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Documento vigente: Testo Originale

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Art. 57
1.
L' articolo 7 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno) e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie
1. La Regione promuove l'integrazione delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni con le attività sanitarie e socio-sanitarie di competenza delle Aziende unità sanitarie locali. I Comuni e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi in materia d'integrazione socio-sanitaria compresi nei Piani di zona previsti nella normativa regionale in materia di servizi sociali, in coerenza con le direttive regionali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 in materia di prestazioni socio-sanitarie, i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive competenze.
2. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, i Comuni possono delegare la gestione di attività o servizi socio- assistenziali alle Aziende unità sanitarie locali, che le esercitano, di norma, in ambito distrettuale, con bilanci e contabilità separate, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992 Sito esterno.
3. Le Aziende unità sanitarie locali possono partecipare, al fine di migliorare l'integrazione professionale nei servizi e favorire semplificazioni gestionali, a forme di gestione di attività e servizi socio-sanitari costituite dagli Enti locali, secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000 Sito esterno. Per le partecipazioni societarie si applicano le norme di cui all' articolo 51 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere). " .
2.
La rubrica dell' articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994 è sostituita dalla seguente:
"Conferenza territoriale sociale e sanitaria" .
3.
L'alinea del comma 1 dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994 è così sostituito:
"1. È istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria composta: " .
4.
L'alinea del comma 2 dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994 è sostituito dal seguente:
"2. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria assolve ai compiti ed alle funzioni di cui al comma 14 dell'articolo 3 del D.Lgs. di riordino ed alla normativa regionale in materia di servizi sociali: ".
5.
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994 è sostituita dalla seguente:
"e) promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale; ''.
6.
Al comma 3 dell'articolo 11 ed al comma 3 dell'articolo 19 della L.R. n. 19 del 1994 e successive modifiche, l'espressione
"Conferenze sanitarie territoriali"
è sostituita da
"Conferenze territoriali sociali e sanitarie" .

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’ art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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