LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17 L.R. 25 luglio 2025, n. 9(abrogata lett. e) comma 5 da art. 64 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)
(Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio- assistenziale, convertito, con modificazioni, in
legge 18 marzo 1993, n. 67
);
, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
, ed in particolare favoriscono l'accesso dei cittadini ai servizi ed agli interventi del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche attraverso gli sportelli sociali.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’ art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13


