Interventi e servizi del sistema locale dei servizi sociali a rete
1. I Comuni promuovono e garantiscono, nei modi e nelle forme indicate agli articoli 15, 16 e 17, la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, al fine di dare risposta ai bisogni sociali della popolazione.
2. Il sistema locale si compone di un insieme di servizi ed interventi progettati e realizzati in maniera integrata e coordinata nei diversi settori che riguardano la vita sociale, dai diversi soggetti pubblici e privati di cui alla presente legge.
3. Per l'individuazione dell'ambito associativo e per la localizzazione dei servizi, i Comuni perseguono prioritariamente l'obiettivo di facilitare l'accessibilità da parte delle persone, tenendo conto, in particolar modo, delle esigenze della popolazione anziana e dei disabili, nonché delle esigenze di tutela dei minori.
4. I servizi e gli interventi del sistema locale comprendono in particolare:
a) consulenza e sostegno alle famiglie ed a chi assume compiti connessi al lavoro di cura ed alle responsabilità genitoriali, anche attraverso la disponibilità di servizi di sollievo;
b) servizi ed interventi a sostegno della domiciliarità, rivolti a persone che non riescono, senza adeguati supporti, a provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana;
c) accoglienza familiare di persone prive di adeguate reti familiari;
d) servizi ed interventi residenziali e semiresidenziali volti all'accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela ed educazione non possono trovare adeguata risposta al domicilio;
e) servizi ed interventi volti ad affiancare, anche temporaneamente, le famiglie negli impegni e responsabilità di cura;
f) servizi ed interventi, quali case e centri antiviolenza, finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica;
g) servizi ed interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed accoglienza per minori vittime di abuso, maltrattamento ed abbandono;
h) servizi ed interventi volti a promuovere opportunità per adolescenti e giovani nei loro ambienti di vita, anche attraverso l'utilizzo di spazi di ascolto, aggregazione e socializzazione;
i) servizi ed interventi di prima necessità rivolti a persone a rischio di emarginazione, anche per l'accoglienza, il sostegno e l'accompagnamento nei percorsi di inserimento sociale;
j) interventi di sostegno all'inserimento e reinserimento lavorativo delle persone disabili e in condizione di fragilità e vulnerabilità, anche in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari);
k) servizi d'informazione, di ascolto ed orientamento sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e le risorse del sistema locale e sulle modalità di accesso;
l) misure di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito.
5. Per fare fronte a situazioni personali o familiari di emergenza sociale, i Comuni prevedono, anche con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati, modalità organizzative dei servizi e degli interventi tali da garantire risposte di pronto intervento sociale.
6. Per promuovere azioni positive, per prevenire e contrastare le cause del disagio e per favorire il contatto con persone o gruppi di popolazione a rischio sociale, che non si rivolgono direttamente ai servizi, i Comuni attivano interventi di strada. Gli interventi di strada si realizzano attraverso la collaborazione e l'integrazione delle attività dei soggetti pubblici e privati.
7. La Regione promuove sperimentazioni di servizi ed interventi volte a dare risposta a nuovi bisogni sociali, ad individuare modalità organizzative e gestionali innovative, anche attraverso i Piani di zona, con la collaborazione di tutti i soggetti operanti in ambito sanitario, educativo e formativo.