LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17 L.R. 25 luglio 2025, n. 9(già modificato comma 3 da art. 42 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21, poi abrogati commi 2 e 4 e modificato comma 5 da art. 22 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)
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In particolare, la Regione esercita in materia le funzioni di vigilanza sugli organi, di controllo sul funzionamento generale, di approvazione di modifiche statutarie ed istituzionali, di depubblicizzazione, e i Comuni esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse comunale.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’ art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13


