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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

BOLLETTINO UFFICIALE n. 156 del 21 ottobre 2003

Art. 20
Consulta regionale per il servizio civile
1. È istituita la Consulta regionale per il servizio civile, organo consultivo della Giunta regionale nelle materie oggetto della presente legge.
2. Alla Consulta compete:
a) formulare proposte in ordine al documento di programmazione triennale regionale del servizio civile;
b) esprimere pareri e proposte alla Regione, anche al fine della loro presentazione alla struttura statale competente in materia di servizio civile, ai sensi delle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001, in ordine al miglioramento del servizio civile nel territorio regionale, tenuto conto degli esiti delle verifiche previste all'articolo 15, comma 2 della presente legge
c) presentare all'Assessore regionale competente la proposta di programma ed il documento preparatorio della Conferenza regionale sul servizio civile;
d) formulare proposte in ordine al previsto parere regionale sulla programmazione annuale del servizio civile di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a) della legge n. 230 del 1998 Sito esterno ed all'articolo 4 del decreto legislativo n. 77 del 2002 Sito esterno;
e) formulare proposte alla Regione in ordine all'adeguamento ed alla applicazione del piano annuale attuativo regionale.
3. La Consulta è nominata con atto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) l'Assessore competente, che la presiede;
b) tre rappresentanti degli Enti di servizio civile;
c) due rappresentanti degli Enti locali;
d) un rappresentante delle Aziende pubbliche di servizi alla persona
e) un rappresentante delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere;
f) un rappresentate delle associazioni degli obiettori e dei volontari in servizio civile;
g) un rappresentante della Conferenza regionale del Terzo settore, di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999;
h) un rappresentante degli enti dell'associazionismo giovanile;
i) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
j) un rappresentante delle Università degli studi;
k) un rappresentante delle Associazioni delle famiglie operanti a livello regionale;
l) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna;
m) nove rappresentanti dei Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile.
4. Ai lavori della Consulta partecipa un rappresentante della sede periferica per l'Emilia-Romagna dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1999 Sito esterno.
5. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce la durata, comunque non superiore a tre anni, le modalità di designazione dei componenti ed il funzionamento della Consulta.

Note del Redattore:

Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.

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