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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2008 n. 14

L.R. 30 giugno 2014 n. 8

Art. 14
Criteri di approvazione dei progetti
1. Tenuto conto degli standard minimi definiti dalla legislazione vigente in materia, la Regione incentiva progetti di servizio civile che presentano almeno i seguenti requisiti:
a) capacità d'impiego minima di volontari, come individuata in sede di piano annuale attuativo di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a);
b) durata del progetto, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 1;
c) modalità di selezione e di avvio al servizio dei volontari;
d) definizione del programma di formazione dei volontari, delle relative modalità di realizzazione e delle competenze di esito oggetto dell'attestazione finale;
e) indicazione del referente operativo responsabile del progetto e del responsabile del servizio civile in possesso di certificazione di competenza o, in caso di mancata certificazione, definizione del programma di formazione a cui il responsabile deve partecipare;
f) previsione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolte ai giovani ai fini dell'accesso al servizio civile;
g) titolarità diretta e relativa conduzione del progetto da parte dell'Ente, escludendo l'inserimento di volontari in Enti diversi non direttamente coinvolti nel progetto stesso;
h) previsione di un modulo formativo sulla protezione civile e sull'educazione civica;
i) attestazione circa la tutela dei volontari, sia in applicazione dell'articolo 15, sia rispetto all'attivazione di una apposita assicurazione per la copertura del rischio contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti dai volontari, ai danni causati all'Ente ed a terzi nell'espletamento del servizio.

Note del Redattore:

Con sentenza 8 luglio 2004, n. 229, pubblicata nella G.U. del 21 luglio 2004, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.5, comma 4, 12 e 22, comma 5 della presente legge, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 18 dicembre 2003 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2003.

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