LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1994, N. 19
BOLLETTINO UFFICIALE n. 157 del 21 ottobre 2003
Art. 3
Comitato di Coordinamento dell'Area Metropolitana
1. È istituito il Comitato di coordinamento delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie della Provincia di Bologna.
2. Il Comitato è composto dal Presidente della Provincia di Bologna, o suo delegato, dai Presidenti delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola, e in ogni caso dai Sindaci del Comune di Bologna e del Comune di Imola, o loro delegati, nonché dal Rettore dell'Università degli studi di Bologna, o suo delegato. Alle riunioni del Comitato sono permanentemente invitati, senza diritto di voto, i Direttori generali delle Aziende sanitarie operanti in ambito provinciale, nonché il Commissario straordinario degli Istituti Ortopedici Rizzoli.
3. Il Comitato garantisce il coordinato sviluppo dei programmi delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola, con riferimento sia alle politiche per la salute, sia al funzionamento ed all'erogazione dei servizi sanitari.