LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1994, N. 19
BOLLETTINO UFFICIALE n. 157 del 21 ottobre 2003
Art. 4
Distretti sanitari
1. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, la Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Bologna, d'intesa con il Direttore generale, individua i distretti e modifica i loro ambiti territoriali. Il Direttore generale adotta i provvedimenti conseguenti, trasmettendoli alla Giunta regionale per la verifica di conformità alla programmazione regionale. La Conferenza assicura altresì l'equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti distrettuali, in rapporto agli obiettivi di programmazione, alla distribuzione ed accessibilità dei servizi ed ai risultati di salute. Nell'ambito delle risorse assegnate, il distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio dell'Azienda Unità sanitaria locale.
2. In ogni ambito distrettuale comprendente più Comuni o più circoscrizioni comunali è istituito il Comitato di distretto, composto dai sindaci dei Comuni o loro delegati, ovvero dai presidenti delle circoscrizioni facenti parte del distretto. Tale Comitato opera in stretto raccordo con la Conferenza territoriale sociale e sanitaria e disciplina le forme di partecipazione e di consultazione alla definizione del Programma delle attività territoriali.
3. Fermi restando i poteri di indirizzo e di verifica delle attività territoriali di cui all'articolo 9, comma 5 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, il Comitato di distretto esprime parere obbligatorio sul Programma delle attività territoriali, sull'assetto organizzativo e sulla localizzazione dei servizi del distretto, e concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute del Programma delle attività territoriali. Qualora tale parere risulti negativo, il Direttore generale procede solo previo parere dell'Ufficio di presidenza della Conferenza. Il Direttore generale adotta altresì, d'intesa con il Comitato di distretto, il Programma delle attività territoriali, limitatamente alle attività sociosanitarie.
4. La Conferenza, attraverso il proprio regolamento, e l'Azienda Unità sanitaria locale di Bologna, attraverso l'atto aziendale, disciplinano rispettivamente le relazioni con il Comitato di distretto e con i distretti, tenuto conto della particolare complessità territoriale ed organizzativa.
5. Il Direttore generale nomina i Direttori di distretto, d'intesa con il Comitato di distretto. Quando ricorrano gravi motivi, il Comitato può avanzare motivata richiesta al Direttore generale di revoca della nomina.