Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 21/06/2022 | ||
2. | 28/12/2021 | ||
3. | 26/11/2020 | ||
4. | 01/08/2019 | ||
5. | 03/06/2019 | ||
6. | 27/12/2018 | ||
7. | 16/03/2018 | ||
8. | 18/07/2017 | ||
9. | 30/07/2015 | ||
10. | 17/07/2014 | ||
11. | 27/06/2014 | ||
12. | 24/10/2013 | ||
13. | 12/02/2010 | ||
14. | 30/11/2009 | ||
15. | 21/12/2007 | ||
16. | 26/07/2007 | ||
17. | 22/12/2005 | ||
18. | 28/12/2004 | ||
19. | 28/07/2004 | ||
20. | 25/05/2004 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 30/07/2015
LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1994, N. 19
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
(sostituiti commi 2 e 3 da art. 11 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4)
Comitato di Coordinamento dell'Area Metropolitana(1)
1. È istituito il Comitato di coordinamento delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie della Provincia di Bologna.
2. Il Comitato è composto dal Presidente della Provincia di Bologna, o suo delegato, dai Presidenti delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola, ed in ogni caso dai Sindaci del Comune di Bologna e del Comune di Imola, o loro delegati, dai Presidenti dei Comitati di Distretto del territorio provinciale, o loro delegati, nonché dal Rettore dell'Università degli studi di Bologna, o suo delegato. Alle riunioni del Comitato sono permanentemente invitati, senza diritto di voto, i Direttori generali delle Aziende sanitarie operanti in ambito provinciale, nonché il Direttore generale degli Istituti Ortopedici Rizzoli.
3. Il Comitato garantisce il coordinato sviluppo dei programmi delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola, con riferimento sia alle politiche per la salute e per il benessere sociale, sia al funzionamento ed all'erogazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 2 dell'art. 88 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al presente articolo continuano ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 60 comma 3 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13