LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1994, N. 19
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2(1)
Conferenza territoriale sociale e sanitaria
1. È istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria dell'Azienda Unità sanitaria locale di Bologna.
2. Alla Conferenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche e di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in quanto non in contrasto con la presente legge.
3. Sino all'entrata in vigore di disposizioni regionali che assicurino la piena integrazione degli Istituti Ortopedici Rizzoli nell'ambito del Servizio sanitario regionale, il Commissario straordinario degli Istituti medesimi è invitato permanentemente, senza diritto di voto, alle riunioni della Conferenza. Il Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-universitaria S. Orsola-Malpighi è invitato permanentemente, senza diritto di voto. Opportune intese con l'Università degli studi di Bologna disciplinano la partecipazione del Rettore, o suo delegato, alla Conferenza, relativamente alle materie di reciproco interesse.
4. Il regolamento interno disciplina il funzionamento della Conferenza, secondo quanto previsto dalle direttive regionali adottate in attuazione dell'articolo 11, comma 3 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, tenendo conto della peculiare complessità organizzativa e territoriale dell'Azienda. La Conferenza disciplina le modalità della partecipazione dei Consigli comunali e del Consiglio provinciale alla definizione dei Piani attuativi locali.
5. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 2, la Conferenza può istituire un apposito ufficio, avvalendosi anche delle risorse delle Aziende sanitarie interessate. L'organizzazione ed il funzionamento di tale ufficio è disciplinato dalla Conferenza, di concerto con le Aziende sanitarie interessate per le risorse di loro competenza.
6. L'Ufficio di presidenza della Conferenza, istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della presente legge, esprime parere sulla nomina del Direttore generale da parte della Regione. Fatta salva la verifica di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno e successive modifiche, la Conferenza può chiedere alla Regione di procedere alla verifica del Direttore generale, anche al fine della revoca dell'incarico, qualora la gestione presenti una situazione di grave e persistente disavanzo, in caso di violazione di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, ovvero nel caso di manifesta in attuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale.
Note del Redattore:
Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera c) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13