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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 21

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1994, N. 19

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 febbraio 2008, n. 4

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

Art. 6
Norme transitorie e finali
1. Le Aziende Unità sanitarie locali di Bologna Nord, Bologna Sud e Bologna Città cessano dalla data di insediamento del Direttore generale dell'Azienda Unità sanitaria locale di Bologna, e comunque non oltre il 1 gennaio 2004. L'Azienda Unità sanitaria locale di Bologna subentra a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi, interni ed esterni delle tre preesistenti Aziende, salvo quanto previsto ai successivi commi 2, 3 e 6.
2. L'ambito territoriale dell'Azienda Unità sanitaria locale di Imola comprende il territorio del Comune di Medicina. Sino all'insediamento dei nuovi organismi rimane in carica la Conferenza Sanitaria Regione - Area Metropolitana di Bologna.
3. Il Direttore generale dell'Azienda Unità sanitaria locale di Imola ed il Commissario straordinario dell'Azienda Unità sanitaria locale di Bologna Nord adottano i provvedimenti conseguenti alla nuova delimitazione dell'ambito territoriale delle aziende, in relazione al comma 2.
4. Il Direttore generale dell'Azienda Unità sanitaria locale di Bologna adotta, anche mediante delega a dirigente, i provvedimenti necessari alla cessazione delle Aziende preesistenti e al subentro nei precedenti rapporti giuridici.
5. I collegi sindacali delle Aziende Unità sanitarie locali soppresse ai sensi del comma 1, restano in carica per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 3-ter, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno e successive modifiche, sino alla presentazione alla Giunta regionale del bilancio per l'esercizio relativo all'anno 2003.
6. Il patrimonio delle Aziende Unità sanitarie locali soppresse, costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità, è trasferito all'Azienda Unità sanitaria locale di Bologna, ovvero, limitatamente a quello ubicato nel territorio del Comune di Medicina, all'Azienda Unità sanitaria locale di Imola. La presente legge costituisce titolo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno e successive modifiche.
7. In sede di formazione e revisione della pianta organica delle farmacie, l'Amministrazione competente può prevedere, con provvedimento motivato e tenuto conto della dislocazione degli esercizi esistenti, l'istituzione di una sede farmaceutica presso le stazioni aeroportuali situate nel proprio territorio, anche in deroga ai criteri vigenti, al fine di rispondere alle esigenze di assistenza di una popolazione in transito annuale, pari ad almeno un milione di unità.
8. Le farmacie istituite ai sensi del comma 7 sono classificate urbane, hanno sede coincidente con l'area territoriale del terminal all'interno del quale le farmacie dovranno essere ubicate. L'affidamento delle sedi avviene per pubblico concorso, da svolgersi secondo le norme generali previste per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche. Lo svolgimento e la gestione di detti esercizi farmaceutici sono disciplinati, alla stregua degli altri esercizi farmaceutici, dalle rispettive autorità competenti, con la possibilità di esclusione dalla disciplina dei turni e dall'obbligo di chiusura nei giorni festivi e infrasettimanali, di cui si dovrà dare esplicitamente atto nei relativi provvedimenti.

Note del Redattore:

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera c) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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