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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/07/2015
2. Testo Coordinato19/02/2008
3. Testo Originale21/10/2003

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/07/2016

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 21

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1994, N. 19

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 febbraio 2008, n. 4

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

Art. 7
Abrogazioni e modifiche
1.
È abrogato l'articolo 18 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno) e successive modifiche.
2.
Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994.
3.
I commi 4 e 5 dell'articolo 15 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere) sono abrogati.
4.
L'articolo 45 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 38 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005) è abrogato.
5.
Nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994, e successive modifiche, la parola
"esecutivo"
è sostituita dalle parole
"Ufficio di presidenza".
6.
Nel comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, la dizione
"Conferenza sanitaria territoriale"
è sostituita da
"Conferenza territoriale sociale e sanitaria"
, ed è aggiunta la lettera "e): esprime parere obbligatorio sulla assegnazione delle risorse tra i distretti".
7.
All'articolo 27, comma 6, quarto periodo della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 le parole
"a condizione che siano vincolati ad attività socio-assistenziali"
sono soppresse.

Note del Redattore:

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera c) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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