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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 5 dicembre 2003

Art. 11
Esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione Sito esterno.
2. Le funzioni di polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 159, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno), sono esercitate dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione.
3. I Comuni esercitano, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione Sito esterno, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di appositi corpi di polizia municipale.
4. Le Province, per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale loro attribuite dall'articolo 14, istituiscono corpi di polizia provinciale.
5. La presente legge definisce le caratteristiche strutturali minime dei corpi, al fine di rispondere alle esigenze di adeguatezza nell'esercizio delle funzioni. I Comuni le cui dimensioni organizzative non consentono l'istituzione del corpo di polizia municipale svolgono, salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 1, le relative attività in forma associata, mediante corpi intercomunali, anche organizzati in servizi comunali.

Note del Redattore:

(Si riporta di seguito il testo dell'art. 55 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6:

Art. 55 Sorveglianza territoriale

1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.

3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei Paesaggi protetti è di competenza delle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente. Può essere inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.)

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