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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 5 dicembre 2003

Art. 9
Referenti per la sicurezza
1. La Giunta regionale, ove necessario, promuove mediante le direttive previste al comma 5 l'individuazione da parte dei gestori di locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento, di referenti per la sicurezza, da essi funzionalmente dipendenti secondo la legislazione vigente.
2. I referenti per la sicurezza contribuiscono all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti e cooperano con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze.
3. L'esercizio della funzione di referente per la sicurezza è subordinato al possesso di specifica autorizzazione del Comune in cui il soggetto esercita la propria attività, nonché dei seguenti requisiti:
a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non essere stato espulso dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
b) aver frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale.
4. L'autorizzazione è richiesta congiuntamente dall'interessato e dal datore di lavoro. Il Comune informa le competenti autorità provinciali di pubblica sicurezza delle autorizzazioni concesse.
5. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le direttive per gli Enti locali relative alle modalità di autorizzazione all'esercizio della funzione di referente per la sicurezza disciplinata dal presente articolo.

Note del Redattore:

(Si riporta di seguito il testo dell'art. 55 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6:

Art. 55 Sorveglianza territoriale

1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.

3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei Paesaggi protetti è di competenza delle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente. Può essere inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.)

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