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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 5 dicembre 2003

CAPO V
NORME TRANSITORIE E FINALI, DISAPPLICAZIONI E ABROGAZIONI
Art. 21
Disposizioni transitorie e finali
1. I corpi di polizia locale istituiti ai sensi della legislazione previgente sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2007. I servizi già preesistenti all'entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di polizia locale secondo la disciplina organizzativa dell'ente di appartenenza. Dopo il 31 dicembre 2007 i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della presente legge sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già assegnati e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi.
2. L'assunzione di nuovi operatori di polizia locale da parte dei Comuni è subordinata al raggiungimento, anche in forma associata, di una dotazione organica effettivamente coperta non inferiore a tre operatori di detta polizia, di cui almeno un addetto al coordinamento e controllo.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti e, ove ve ne siano le condizioni, ad istituire il corpo di polizia locale, secondo le disposizioni in essa contenute. L'adeguamento del regolamento e l'istituzione del corpo è condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b).
4. La Regione attua il costante monitoraggio sulla costituzione dei corpi di cui all'articolo 14 e sul loro funzionamento.
5 La Giunta regionale emana, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli standard di cui all'articolo 14, comma 7, e provvede alla loro periodica revisione sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 4.
6. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 1999, parte terza, titolo VIII.
7. La scuola regionale specializzata di polizia locale, attivata ai sensi dell'articolo 231, comma 1 della legge regionale n. 3 del 1999, costituisce scuola specializzata ai sensi dell'articolo 18, fino a diversa attuazione.
8. Fino a diversa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19, restano in vigore i segni distintivi per la polizia municipale di cui agli allegati A, B, C e D della legge regionale 22 gennaio 1988, n. 3 (Norme in materia di polizia locale), come sostituiti dalla legge regionale 8 aprile 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 "Norme in materia di polizia locale"), dalla legge regionale 13 novembre 2001, n. 36 (Norme in materia di politiche regionali per la sicurezza e di polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed all'Allegato C) della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3) e dai successivi atti modificativi e applicativi. I segni distintivi del grado previsti per la polizia municipale e le modalità per la loro attribuzione si applicano altresì alla polizia provinciale. Il colore dei distintivi di grado della polizia provinciale è giallo oro, su sfondo verde chiaro.
9. Compete ai Comuni, anche avvalendosi delle proprie strutture di polizia locale, provvedere all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 Sito esterno (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).
Art. 22
Disapplicazione di norme statali
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione sul territorio della Regione Emilia-Romagna la disciplina prevista dalle seguenti disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65 Sito esterno (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale):
a) articolo 1, comma 2;
b) articolo 4, punti 2), 3) e lettera a) del punto 4);
c) articolo 6, fatto salvo il secondo periodo del punto 4 del comma 2;
d) articolo 7;
e) articolo 9, comma 1;
f) articolo 12, comma 1, limitatamente alle disposizioni disapplicate dalla lettera c) del presente comma.
Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli da 217 a 232 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
b) la legge regionale 13 novembre 2001, n. 36 (Norme in materia di politiche regionali per la sicurezza e di polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed all'Allegato C) della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3).

Note del Redattore:

(Si riporta di seguito il testo dell'art. 55 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6:

Art. 55 Sorveglianza territoriale

1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.

3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei Paesaggi protetti è di competenza delle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente. Può essere inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.)

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