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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA (1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 settembre 2007, n. 21

L.R. 19 luglio 2013, n. 8

CAPO III
POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE
Art. 11

(modificato comma 5, aggiunto comma 5 bis. da art. 6 L.R. 19 luglio 2013, n. 8)

Esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione Sito esterno.
2. Le funzioni di polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 159, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno), sono esercitate dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione.
3. I Comuni esercitano, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione Sito esterno, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di appositi corpi di polizia municipale.
4. Le Province, per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale loro attribuite dall'articolo 14, istituiscono corpi di polizia provinciale.
5. La presente legge definisce le caratteristiche strutturali minime dei corpi, al fine di rispondere alle esigenze di adeguatezza nell'esercizio delle funzioni. ...
5 bis. Le strutture che non hanno le caratteristiche per essere riconosciute come corpi sono costituite in servizi.
Art. 12

(sostituito ultimo periodo comma 3 da art. 2 L.R. 28 settembre 2007, n. 21, poi modificata lett. a) comma 2 e sostituito comma 4 da da art. 7 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, inoltre modificata alinea comma 2 da art. 15 L.R. 19 luglio 2013, n. 8)

Funzioni della Regione
1. La Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'articolo 118, comma primo della Costituzione Sito esterno, esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale
2. La Giunta regionale esercita, in particolare, su parere del Consiglio delle Autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di:
a) sistema informativo della polizia locale realizzando a tal fine un sistema informatico per la raccolta e lo scambio delle informazioni inerenti le attività della polizia locale, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale;
b) criteri e sistemi di selezione per l'accesso e per la relativa formazione iniziale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
c) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte di addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali, dipendenti dai rispettivi enti di gestione;
d) modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni, nonché altri strumenti per il miglioramento del rapporto con i cittadini.
3. La Giunta regionale d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, emana raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione delle attività, al reclutamento del personale, all'interpretazione normativa ed alla dotazione di mezzi e strumentazione operativa della polizia locale, comprensiva degli apparati automatici di controllo. A tal fine la Regione, anche avvalendosi della fondazione di cui al Capo III bis, attua le necessarie iniziative di studio ed approfondimento.
4. La Regione promuove la realizzazione di sistemi per telefonia che consentano l'accesso alle strutture di polizia locale competenti per territorio.
Art. 13

(modificati alinea, lett. c) e lett. d) comma 3, aggiunto comma 5 bis. da art. 8 L.R. 19 luglio 2013, n. 8)

Comitato tecnico di polizia locale
1. È istituito un comitato tecnico in materia di polizia locale.
2. Il comitato è organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, finalizzato alla realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale.
3. Esso dura in carica quanto l'Assemblea legislativa ed è composto:
a) dall'assessore regionale competente, o suo delegato, che lo presiede;
b) dai comandanti dei corpi di polizia municipale dei Comuni capoluogo;
c) da due comandanti dei corpi di polizia provinciale, designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
d) da quattro comandanti di corpo di polizia municipale scelti tra i comandanti di corpi comunali o intercomunali, designati dal Consiglio delle Autonomie locali.
4. La partecipazione ai lavori del comitato rientra nei compiti istituzionali del comandante e, pertanto, non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al comitato.
5. Il comitato tecnico di polizia locale opera tenendo conto delle esigenze di coordinamento con le materie di cui all'articolo 2, comma 3.
5 bis. I comandanti delle città capoluogo di provincia, in raccordo con la struttura regionale competente, convocano incontri con i responsabili delle strutture di polizia locale dei rispettivi territori provinciali per le esigenze di coordinamento inerenti i compiti attribuiti al comitato tecnico di polizia locale.
Art. 14

(modificati commi 1 e 2, lett. b) comma 2, aggiunti commi 3 bis. e 4 bis., modificati alinea e abrogata lett. d) comma 5, sostituito comma 6, aggiunto comma 6 bis., modificato comma 7 da art. 9 L.R. 19 luglio 2013, n. 8) , inoltre modificata lett. b) comma 5 e comma 7 da art. 15 L.R. 19 luglio 2013, n. 8)

Corpo di polizia locale
1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale ..., operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e provinciale.
2. I corpi di polizia municipale ... , sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:
a) controllo della mobilità e sicurezza stradale, comprensive delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno (Nuovo codice della strada);
b) tutela della libertà di impresa e tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
c) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia;
d) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria;
e) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
f) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
g) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.
3. I corpi di polizia provinciale sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:
a) polizia ambientale ed ittico-venatoria;
b) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
c) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di competenza provinciale, ivi compreso il controllo sui tributi di competenza
3 bis. In caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento del Servizio regionale competente in materia di polizia locale.
4. I Comuni, anche in forma associata, e le Province dello stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle attività di polizia municipale e provinciale con particolare riferimento alle attività di polizia stradale.
4 bis. Ai fini della presente legge sono riconosciuti come corpi di polizia locale, qualora rispettino gli standard di cui al comma 7:
a) le strutture intercomunali il cui ambito territoriale coincide con uno o più ambiti territoriali ottimali, purché contermini, di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);
b) le strutture dei Comuni capoluogo di provincia;
c) le strutture delle Province.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 i corpi di polizia municipale ed i corpi di polizia provinciale:
a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell'anno;
b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di addetti di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a trenta, salvo quanto previsto al comma 7;
c) gestiscono una centrale radio operativa;
d) abrogata.
6. L'atto di conferimento delle funzioni che regola, attraverso l'Unione d'ambito ove costituita, la gestione in forma associata delle funzioni di polizia deve necessariamente prevedere:
a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, o loro delegati alla funzione conferita all'Unione, dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul corpo nell'espletamento del servizio di polizia locale;
b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata;
c) le modalità per lo svolgimento del servizio basato su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni che hanno costituito il corpo intercomunale.
6 bis. Gli enti locali trasmettono al servizio regionale competente i dati e le informazioni inerenti le proprie strutture di polizia locale secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
7. La Giunta regionale definisce, sentiti il Consiglio delle Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli standard essenziali che i corpi di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli addetti di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire. Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese tra enti che interessano più corpi di polizia locale. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico. L'atto della Giunta regionale che stabilisce gli standard fissa altresì i criteri generali di deroga al numero degli addetti di cui al comma 5, lettera b).
Art. 15

(sostituiti commi 1 e 2 da art. 10 L.R. 19 luglio 2013, n. 8)

Contributi regionali
1. La Regione concede contributi per:
a) la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 14;
b) la qualificazione dei corpi di polizia locale ai sensi dell'articolo 14.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, anche sulla base di specifici accordi di programma, secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale, in misura non superiore al 70 per cento delle spese ritenute ammissibili per gli interventi di cui alla lettera a) e non superiore al 50 per cento per quelli di cui alla lettera b).
3. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.
Art. 16

(modificati commi 1, 2, 3 e 4 da art. 11 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, inoltre modificato comma 8 da art. 15 L.R. 19 luglio 2013, n. 8)

Figure professionali e struttura della polizia locale
1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità sul territorio regionale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, il corpo di polizia locale si articola nelle seguenti figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato:
a) agente;
b) addetto al coordinamento e controllo;
c) dirigente;
d) comandante del corpo e vicecomandante, qualora previsto dal regolamento dell'ente, con qualifica di addetto al coordinamento e controllo o dirigente.
2. Ai sensi dell'articolo 117, comma sesto della Costituzione Sito esterno, la struttura del corpo di polizia locale, anche con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 14, è disciplinata dal regolamento comunale, provinciale o dal regolamento adottato dalle Unioni.
3. Durante il periodo di prova gli Enti locali devono attivarsi per garantire un'adeguata formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale. L'esito positivo della formazione, verificato secondo quanto previsto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), è valutato ai fini del superamento del periodo di prova, salvo il caso in cui la formazione non possa concludersi entro il suddetto periodo.
4. Il regolamento definisce la struttura organizzativa del corpo e, per i corpi intercomunali, la struttura organizzativa del corpo stesso e della sua articolazione territoriale. Sono privilegiati moduli organizzativi fondati sui principi di prossimità e adeguatezza.
5. L'ambito territoriale di operatività del corpo di polizia locale è unico, anche nei corpi intercomunali, e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di polizia municipale previste dalla legge statale e regionale con riferimento ai singoli addetti al corpo.
6. Gli addetti alla polizia locale possono essere destinati solo occasionalmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge.
7. Le attività della polizia locale vengono svolte in uniforme, sull'intero territorio regionale, salvo quando il regolamento dell'Ente locale preveda diversamente per particolari attività.
8. Nel territorio regionale, l'addetto di polizia locale che si trova a svolgere, in uniforme, attività di propria competenza fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, svolge comunque le proprie funzioni di polizia stradale relative alla viabilità, al verificarsi di situazioni di grave pericolo per la circolazione e la connessa incolumità delle persone, in attesa dell'intervento degli organi ordinariamente competenti.
Art. 17

(modificati commi 1 e 3, sostituito comma 4, aggiunto comma 4 bis da art. 12 L.R. 19 luglio 2013, n. 8)

Comandante del corpo di polizia locale
1. Il comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo e ne risponde al sindaco o al presidente della Provincia, ovvero, nei corpi associati, al presidente della forma associativa, qualora in qualità di Sindaco vi abbia conferito la funzione di polizia locale, o a suo delegato. È inoltre responsabile dell'attuazione delle intese di cui all'articolo 3, nelle materie di propria competenza, e del corretto esercizio delle forme di vigilanza di cui agli articoli 8 e 10.
2. Ai fini di cui al comma 1 il sindaco, il presidente della Provincia o l'assessore da essi delegato, oppure il presidente dell'organo esecutivo della forma associata impartiscono apposite direttive.
3. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza. Salva diversa disposizione del regolamento dell'Ente locale, il comandante del corpo di polizia locale riveste la qualifica apicale nell'ambito dell'Ente, ovvero, nei corpi intercomunali, la qualifica apicale prevista dal regolamento della forma associata.
4. Nei corpi intercomunali delle Unioni, il comandante e gli altri addetti alla polizia locale sono inquadrati di norma nell'organico dell'Unione. I rapporti fra il comandante e i sindaci sono stabiliti dalla apposita convenzione che regola la gestione associata e che disciplina, altresì, i rapporti funzionali tra il corpo ed i servizi comunali e tra tutti gli appartenenti al corpo intercomunale.
4 bis. Qualora entro sei mesi dalla costituzione del corpo intercomunale di polizia municipale non venga individuato il comandante, la funzione viene attribuita alla figura apicale avente qualifica dirigenziale o, in mancanza, al responsabile della struttura di polizia locale aderente con il maggior numero di addetti di polizia locale a tempo indeterminato effettivamente in servizio.

Note del Redattore:

(Si riporta di seguito il testo dell'art. 55 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6:

Art. 55 Sorveglianza territoriale

1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.

3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei Paesaggi protetti è di competenza delle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente. Può essere inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.)

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