Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA (1)

CAPO V
NORME TRANSITORIE E FINALI, DISAPPLICAZIONI E ABROGAZIONI
Art. 21

(sostituito comma 1 ed abrogato secondo periodo comma 3 da art. 3 L.R. 28 settembre 2007, n. 21, in seguito modificato comma 2, abrogati commi 1,3,5,7 e 8 da art. 14 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, inoltre modificato comma 2 da art. 15 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, in seguito abrogato comma 6 da art. 36 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Disposizioni transitorie e finali
1. abrogato.
2. L'assunzione di nuovi addetti di polizia locale da parte degli Enti locali è subordinata al raggiungimento, anche in forma associata, di una dotazione organica effettivamente coperta non inferiore a tre addetti di detta polizia, di cui almeno un addetto al coordinamento e controllo.
3. abrogato.
4. La Regione attua il costante monitoraggio sulla costituzione dei corpi di cui all'articolo 14 e sul loro funzionamento.
5 abrogato.
6. abrogato.
7. abrogato.
8. abrogato.
9. Compete ai Comuni, anche avvalendosi delle proprie strutture di polizia locale, provvedere all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 Sito esterno (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).
Art. 22
Disapplicazione di norme statali
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione sul territorio della Regione Emilia-Romagna la disciplina prevista dalle seguenti disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65 Sito esterno (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale):
a) articolo 1, comma 2;
b) articolo 4, punti 2), 3) e lettera a) del punto 4);
c) articolo 6, fatto salvo il secondo periodo del punto 4 del comma 2;
d) articolo 7;
e) articolo 9, comma 1;
f) articolo 12, comma 1, limitatamente alle disposizioni disapplicate dalla lettera c) del presente comma.
Art. 23
Abrogazioni
abrogato.

Note del Redattore:

(Si riporta di seguito il testo dell' art. 55 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6:

Art. 55 Sorveglianza territoriale

1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.

3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei Paesaggi protetti è di competenza delle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente. Può essere inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.)

Espandi Indice