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Documento vigente: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA (1)

Art. 13

(prima modificati alinea, lett. c) e lett. d) comma 3, aggiunto comma 5 bis da art. 8 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, poi modificato comma 2, sostituito comma 3 e aggiunto comma 3 bis da art. 11 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Comitato tecnico di polizia locale
1. È istituito un comitato tecnico in materia di polizia locale.
2. Il comitato è organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, finalizzato alla realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale e a fornire indicazioni interpretative su questioni tecniche.
3. Il comitato ha la durata dell'Assemblea legislativa e permane in carica fino alla nomina del successivo. È composto:
a) dall'assessore regionale competente, o suo delegato, che lo presiede;
b) dai comandanti dei corpi di polizia locale dei Comuni capoluogo;
c) da due comandanti dei corpi di polizia locale delle Province e della Città metropolitana, designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
d) da quattro comandanti di corpo di polizia locale scelti tra i comandanti di corpi comunali o intercomunali, designati dal Consiglio delle Autonomie locali.
3 bis. Alla cessazione degli incarichi dei comandanti di cui al comma 3, lettere c) e d), il Consiglio delle Autonomie locali procede alla tempestiva designazione dei nuovi comandanti.
4. La partecipazione ai lavori del comitato rientra nei compiti istituzionali del comandante e, pertanto, non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al comitato.
5. Il comitato tecnico di polizia locale opera tenendo conto delle esigenze di coordinamento con le materie di cui all'articolo 2, comma 3.
5 bis. I comandanti delle città capoluogo di provincia, in raccordo con la struttura regionale competente, convocano incontri con i responsabili delle strutture di polizia locale dei rispettivi territori provinciali per le esigenze di coordinamento inerenti i compiti attribuiti al comitato tecnico di polizia locale.

Note del Redattore:

(Si riporta di seguito il testo dell'art. 55 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6:

Art. 55 Sorveglianza territoriale

1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.

3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei Paesaggi protetti è di competenza delle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente. Può essere inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.)

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