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Documento vigente: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA (1)

Art. 16

(prima modificati commi 1, 2, 3 e 4 da art. 11 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, inoltre modificato comma 8 da art. 15 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, poi modificati rubrica, comma 4, comma 5 e comma 6, inseriti commi 1 bis, 6 bis e 6 ter, e sostituito comma 3 da art. 16 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

Figure professionali e struttura organizzativa della polizia locale
1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità sul territorio regionale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, il corpo di polizia locale si articola nelle seguenti figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato:
a) agente;
b) addetto al coordinamento e controllo;
c) dirigente;
d) comandante del corpo e vicecomandante, qualora previsto dal regolamento dell'ente, con qualifica di addetto al coordinamento e controllo o dirigente.
1 bis. Qualora la struttura non sia costituita in corpo il servizio di polizia locale ha un responsabile a cui si applicano le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 bis.
2. Ai sensi dell'articolo 117, comma sesto della Costituzione Sito esterno, la struttura del corpo di polizia locale, anche con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 14, è disciplinata dal regolamento comunale, provinciale o dal regolamento adottato dalle Unioni.
3. Gli Enti locali devono garantire un'adeguata formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale.
4. Il regolamento definisce la struttura organizzativa del corpo e, per i corpi intercomunali, la struttura organizzativa del corpo stesso e della sua articolazione territoriale. Sono privilegiati moduli organizzativi fondati sui principi della polizia di comunità.
5. L'ambito territoriale di operatività del corpo di polizia locale è unico, anche nei corpi intercomunali, e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di polizia locale previste dalla legge statale e regionale con riferimento ai singoli addetti al corpo.
6. Gli addetti alla polizia locale possono essere destinati solo in situazioni eccezionali a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge.
6 bis. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli addetti nonché l'idoneità all'efficace svolgimento delle specifiche mansioni di polizia locale, gli stessi sono periodicamente sottoposti alle visite mediche e agli accertamenti ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
6 ter. Ai fini di una migliore erogazione ed efficienza del servizio di polizia locale i comandi possono favorire il miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei propri addetti.
7. Le attività della polizia locale vengono svolte in uniforme, sull'intero territorio regionale, salvo quando il regolamento dell'Ente locale preveda diversamente per particolari attività.
8. Nel territorio regionale, l'addetto di polizia locale che si trova a svolgere, in uniforme, attività di propria competenza fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, svolge comunque le proprie funzioni di polizia stradale relative alla viabilità, al verificarsi di situazioni di grave pericolo per la circolazione e la connessa incolumità delle persone, in attesa dell'intervento degli organi ordinariamente competenti.

Note del Redattore:

(Si riporta di seguito il testo dell'art. 55 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6:

Art. 55 Sorveglianza territoriale

1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.

3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei Paesaggi protetti è di competenza delle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente. Può essere inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.)

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