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Documento vigente: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA (1)

Art. 17 bis
Elenco dei comandanti di corpo e dei responsabili di servizio di polizia locale
1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale l'elenco dei comandanti di corpo e dei responsabili di servizio di polizia locale, da cui deve risultare il percorso formativo e professionale individuale.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco i comandanti di corpo e i responsabili di servizio di polizia locale che abbiano frequentato un apposito percorso formativo disciplinato dalla Giunta regionale.
3. Gli Enti locali possono servirsi dell'elenco di cui al comma 1 per valutare, nell'ambito dei propri processi di selezione, i soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di comando presso le proprie strutture di polizia locale.
4. Oltre all'elenco di cui al comma 1, viene altresì redatto un elenco di soggetti che hanno frequentato e superato un apposito percorso formativo di preparazione allo svolgimento del ruolo di comandante di polizia locale. Tale percorso, che potrà essere organizzato e curato anche in collaborazione con le Università, è disciplinato dalla Giunta regionale.
5. La Giunta regionale, sentiti il Consiglio delle Autonomie locali e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio atto i requisiti per l'iscrizione negli elenchi di cui ai commi 1 e 4 e le modalità della loro gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Note del Redattore:

(Si riporta di seguito il testo dell'art. 55 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6:

Art. 55 Sorveglianza territoriale

1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.

3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei Paesaggi protetti è di competenza delle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente. Può essere inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.)

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