LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 190 del 18 dicembre 2003
Art. 17
Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995
1.
Alla lettera l), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1995 le parole:
"connessi ad attività produttive"
sono sostituite con le parole: "connesse all'utilizzo di sostanze pericolose"
, mentre le parole: "disciplinate dalla L.R. 30 maggio 1991, n. 13"
sono sostituite con le parole: "disciplinate dalla legge regionale attuativa del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)"
.Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.