LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 190 del 18 dicembre 2003
Art. 5
Procedimento istruttorio
1. La Provincia, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 4, effettuate le valutazioni di competenza, ivi compresa la valutazione della compatibilità dell'impianto, provvede a:
a) emanare l'atto che conclude l'istruttoria del rapporto di sicurezza;
b) rilasciare il nulla-osta di fattibilità e ad adottare gli altri provvedimenti autorizzatori previsti dalla legislazione vigente, nel caso di nuovi stabilimenti o di modifiche che possono aggravare il preesistente livello di rischio.
2. La valutazione positiva del rapporto di sicurezza effettuata dalla Provincia abilita all'esercizio dell'attività.
3. Le spese per l'istruttoria ed i controlli relativi alle procedure previste dalla presente legge sono a carico del gestore e sono determinate con le modalità previste dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 334 del 1999 . Con direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, sono indicati i criteri per l'assegnazione di dette somme.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.