LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 190 del 18 dicembre 2003
Art. 7
Effetto domino
1. Nel caso di aree interprovinciali la Provincia nel cui territorio è situato l'impianto, previa acquisizione dell'intesa dell'altra Provincia coinvolta, effettua gli adempimenti di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 334 del 1999 .
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.