LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 190 del 18 dicembre 2003
CAPO II
Norme sul procedimento amministrativo
Art. 4
Comitato tecnico di valutazione dei rischi
1. La Provincia per la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999 , si avvale di un Comitato tecnico di valutazione dei rischi costituito da:
a) il Direttore generale di ARPA (Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna), previsto dall'articolo 9 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) o suo delegato;
b) l'Ispettore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
c) da un esperto in materia di ARPA;
d) da un esperto in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica designato dalla competente Direzione generale della Regione;
e) da un esperto in materia del Dipartimento periferico dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPELS) designato dall'Istituto stesso.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è integrato da un rappresentante del Comune, uno della Provincia, uno dell'ARPA e uno dell'Azienda Usl territorialmente competenti, nonché dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio o suo delegato. Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti mediante convenzione. Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso.
3. Il Comitato di cui al comma 1 è nominato dal Dirigente regionale competente in materia di ambiente ed è presieduto dal Direttore generale di ARPA. Il Comitato è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti, decide a maggioranza dei presenti ed il suo parere è vincolante. La sede del Comitato è definita dalla Regione.
Art. 5
Procedimento istruttorio
1. La Provincia, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 4, effettuate le valutazioni di competenza, ivi compresa la valutazione della compatibilità dell'impianto, provvede a:
a) emanare l'atto che conclude l'istruttoria del rapporto di sicurezza;
b) rilasciare il nulla-osta di fattibilità e ad adottare gli altri provvedimenti autorizzatori previsti dalla legislazione vigente, nel caso di nuovi stabilimenti o di modifiche che possono aggravare il preesistente livello di rischio.
2. La valutazione positiva del rapporto di sicurezza effettuata dalla Provincia abilita all'esercizio dell'attività.
3. Le spese per l'istruttoria ed i controlli relativi alle procedure previste dalla presente legge sono a carico del gestore e sono determinate con le modalità previste dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 334 del 1999 . Con direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, sono indicati i criteri per l'assegnazione di dette somme.
Art. 6
Adempimenti dei gestori soggetti a notifica
1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999 predispone una scheda tecnica, da inviare alla Provincia, che dimostri l'avvenuta identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità. Con direttiva della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge, sono definite la modulistica, i tempi di presentazione e i criteri di valutazione.
Art. 7
Effetto domino
1. Nel caso di aree interprovinciali la Provincia nel cui territorio è situato l'impianto, previa acquisizione dell'intesa dell'altra Provincia coinvolta, effettua gli adempimenti di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 334 del 1999 .
Art. 8
Misure di semplificazione
1. In caso di nuovi stabilimenti, qualora i progetti siano altresì sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), il procedimento di VIA comprende il nulla-osta di fattibilità previsto dal decreto legislativo n. 334 del 1999 .
2. Con direttiva della Regione sono definite, ai fini dell'esercizio unitario delle funzioni, le modalità per il coordinamento e raccordo dei soggetti che provvedono all'istruttoria tecnica prevista dalla presente legge ed a quella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi).
Art. 9
Certificazioni di qualità
1. Alla notifica di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 possono essere allegate le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza, anche nel rispetto del Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo all'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, nonché secondo la norma ISO 14001.
2. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1836/93, delle norme vigenti in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale e di qualunque altra normativa in materia ambientale e di sicurezza, contengano i dati richiesti dalla presente legge, le medesime possono essere utilizzate ai fini della presentazione della notifica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 e del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 .
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.