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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 190 del 18 dicembre 2003

CAPO IV
Norme finali
Art. 16
Sanzioni
1. La Provincia è competente ad irrogare ed introitare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno.
Art. 17
1.
Alla lettera l), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1995 le parole:
"connessi ad attività produttive"
sono sostituite con le parole:
"connesse all'utilizzo di sostanze pericolose"
, mentre le parole:
"disciplinate dalla L.R. 30 maggio 1991, n. 13"
sono sostituite con le parole:
"disciplinate dalla legge regionale attuativa del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 Sito esterno (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)"
.
Art. 18
Integrazione della legge regionale n. 20 del 2000 con disposizioni relative alla pianificazione delle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1. Nella legge regionale n. 20 del 2000 dopo l'articolo A-3 dell'allegato "Contenuti della pianificazione", è aggiunto il seguente articolo A-3-bis:
"Art. A-3-bis
Contenuti della pianificazione per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1. Ai fini delle disposizioni del presente articolo si definiscono:
a) stabilimento a rischio di incidente rilevante: stabilimento soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 Sito esterno (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
b) area di danno: l'area sulla quale ricadono i possibili effetti incidentali prodotti da uno stabilimento a rischio di incidente rilevante.
2. Il PTCP individua le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e disciplina le relazioni tra gli stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante). Gli elementi territoriali vulnerabili ricomprendono, tra l'altro, le reti ed i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti. La disciplina delle relazioni tiene conto delle aree di criticità relative alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nei piani di previsione e prevenzione di protezione civile.
3. Nell'ambito del processo di elaborazione del PTCP, le Province limitrofe in cui sono ubicati stabilimenti a rischio di incidente rilevante collaborano all'individuazione delle aree di danno originate da detti stabilimenti ed estese al territorio oggetto del PTCP.
4. Sulla base dell'individuazione delle aree di danno, il PTCP determina l'insieme dei Comuni tenuti all'adeguamento degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno.
5. La pianificazione comunale aggiorna l'individuazione delle aree di danno operata dal PTCP e regolamenta gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno di tali aree in conformità ai criteri definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 e dalla pianificazione territoriale. Con l'intesa della Provincia e dei Comuni interessati, la regolamentazione può essere compiuta nell'ambito del PTCP.
6. L'obbligo di regolamentazione di cui al comma 5 vale per i seguenti Comuni:
a) i Comuni sul cui territorio è presente o in fase di realizzazione uno stabilimento a rischio di incidente rilevante;
b) i Comuni il cui territorio risulta interessato dall'area di danno di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante ubicato in altro Comune, sulla base della determinazione contenuta nel PTCP, ai sensi del comma 4, o sulla base della comunicazione fornita dal Comune di ubicazione dello stabilimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 9 maggio 2001, o sulla base di altre informazioni elaborate a norma degli articoli 6, 7, 8 e 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno.
7. La regolamentazione di cui al comma 5 è compiuta nell'ambito dell'apposito elaborato tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" (RIR), di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 9 maggio 2001.".
Art. 19
Disciplina transitoria
1. L'istruttoria tecnica relativa ai procedimenti previsti dal decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è conclusa dai soggetti competenti secondo la disciplina previgente.
Art. 20
Abrogazione di norme
1.
È abrogata la legge regionale 30 maggio 1991, n. 13 (Disciplina delle competenze della Regione Emilia-Romagna in materia di attività industriali a rischio di incidente rilevante in attuazione del DPR n. 175 del 17 maggio 1988 Sito esterno).

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.

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