CAPO II
Norme sul procedimento amministrativo
Comitato tecnico di valutazione dei rischi
1. Il Comitato tecnico di valutazione dei rischi è costituito da:
a) il Direttore generale di ARPA (Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna), previsto dall'
articolo 9 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) o suo delegato;
b) il Direttore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
c) da un esperto in materia di ARPA;
d) da un esperto in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica designato dalla competente Direzione generale della Regione;
e) da un esperto in materia del Dipartimento periferico dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPELS) designato dall'Istituto stesso.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è integrato da un rappresentante del Comune, uno della Provincia, uno dell'ARPA e uno dell'Azienda Usl territorialmente competenti, nonché dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio o suo delegato. Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti .... Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso.
3. Il Comitato di cui al comma 1 è nominato dal Dirigente regionale competente in materia di ambiente ed è presieduto dal Direttore generale di ARPA. Il Comitato è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti, decide a maggioranza dei presenti ed il suo parere è vincolante. La sede del Comitato è definita dalla Regione.
Procedimento istruttorio
1. La Provincia, acquisito il parere del competente Comitato di cui all'articolo 3, comma 3 bis, effettuate le valutazioni di competenza, ..., provvede a:
a) emanare l'atto che conclude l'istruttoria ...;
b) rilasciare il nulla-osta di fattibilità e ad adottare gli altri permessi previsti dalla legislazione vigente, nel caso di nuovi stabilimenti o di modifiche che possono aggravare il preesistente livello di rischio.
2. La valutazione positiva ... effettuata dalla Provincia abilita all'esercizio dell'attività.
3. Le spese per l'istruttoria ed i controlli relativi alle procedure previste dalla presente legge sono a carico del gestore e sono determinate con le modalità previste dall'
articolo 29 del decreto legislativo n. 334 del 1999 ![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
. Con direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, sono indicati i criteri per l'assegnazione di dette somme.
Adempimenti dei gestori soggetti a notifica
1. Il gestore degli stabilimenti
di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n. 334 del 1999, qualora non assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 8,
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predispone una scheda tecnica, da inviare alla Provincia, che dimostri l'avvenuta identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità. Con direttiva della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge, sono definite la modulistica, i tempi di presentazione e i criteri di valutazione.
1 bis. Per gli stabilimenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, il gestore invia alla Provincia e al Comitato di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 il rapporto di sicurezza per la relativa valutazione.
Art. 7
Effetto domino
1. Nel caso di aree interprovinciali la Provincia nel cui territorio è situato l'impianto, previa acquisizione dell'intesa dell'altra Provincia coinvolta, effettua gli adempimenti di cui agli articoli 12 e 13
del decreto legislativo n. 334 del 1999 ![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
.
Art. 8
Misure di semplificazione
2. Con direttiva della Regione sono definite, ai fini dell'esercizio unitario delle funzioni, le modalità per il coordinamento e raccordo dei soggetti che provvedono all'istruttoria tecnica prevista dalla presente legge ed a quella di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 ![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
(Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi).
Art. 9
Certificazioni di qualità
1. Alla notifica di cui all'
art. 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 ![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
possono essere allegate le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza, anche nel rispetto del Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo all'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, nonché secondo la norma ISO 14001.
2. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1836/93, delle norme vigenti in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale e di qualunque altra normativa in materia ambientale e di sicurezza, contengano i dati richiesti dalla presente legge, le medesime possono essere utilizzate ai fini della presentazione della notifica di cui all'
articolo 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 ![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
e del rapporto di sicurezza di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 ![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
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