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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 marzo 2007 n. 4

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Art. 16
Sanzioni
1. L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia è competente a irrogare e introitare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 105 del 2015.
2. Qualora si accerti che la scheda tecnica di cui all'articolo 6 non sia stata presentata o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nella scheda o nelle eventuali misure integrative prescritte da ARPAE anche a seguito di controlli, ARPAE diffida il gestore a dotarsi della scheda o ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.

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