LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
Art. 4
(prima modificati alinea e lett. b) del comma 1 e comma 2 da art. 25 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi sostituito da art. 5 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)
Comitato tecnico di valutazione dei rischi
1. Il Comitato tecnico di valutazione dei rischi è costituito da:
a) il direttore generale di ARPAE, o suo delegato, due esperti in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante di ARPAE e un rappresentante territorialmente competente di ARPAE;
b) il direttore regionale dei vigili del fuoco o suo delegato;
c) due esperti, uno in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ed uno in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica designati dalla competente direzione generale della Regione;
d) un esperto in materia designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
e) un rappresentante del Comune territorialmente competente;
f) un rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente;
g) il comandante provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.
2. Per ognuno dei componenti del Comitato è designato un membro supplente.
3. Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti ed istituzioni pubbliche competenti. Qualora lo ritenga necessario, il Comitato può convocare il gestore alle proprie sedute.
4. Il Comitato è nominato dal dirigente regionale competente in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ed è presieduto dal direttore generale di ARPAE. Il Comitato è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti, decide a maggioranza dei presenti e il suo parere è vincolante. Il regolamento interno del Comitato e la sua sede sono definiti dalla Regione. La partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.