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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 marzo 2007 n. 4

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Art. 7
Effetto domino
1. La Regione esprime nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 105 del 2015:
a) l'accordo al fine dell'individuazione degli stabilimenti o gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e superiore per i quali esiste effetto domino, dandone comunicazione ai gestori interessati, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 105 del 2015;
b) l'accordo al fine dell'individuazione delle aree, tra quelle soggette ad effetto domino, caratterizzate da un'elevata concentrazione di stabilimenti, coordina tra questi stabilimenti lo scambio di informazioni e richiede in presenza di situazioni critiche nella gestione delle emergenze, o per il controllo dell'urbanizzazione o per l'informazione alla popolazione, la predisposizione da parte dei gestori interessati di uno studio di sicurezza integrato d'area, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 105 del 2015.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.

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