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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato06/03/2007
2. Testo Originale18/12/2003

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/05/2016

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 marzo 2007 n. 4

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

CAPO III
Norme di pianificazione e di salvaguardia
Art. 10
Piani di emergenza
1. Per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore, il gestore predispone un piano di emergenza interno (PEI) con le finalità, i contenuti e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 105 del 2015.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 105 del 2015, per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore la Regione esprime l'intesa con il Prefetto ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno (PEE).
Art. 11
Consultazione del pubblico interessato
1. Il pubblico interessato è consultato nei casi previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 105 del 2015.
Art. 12

(prima modificato comma 5 da art. 29 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi sostituiti commi 1 e 5 da art. 12 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1. Le Province ed i Comuni interessati dalla presenza o dalla prossimità di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, secondo i criteri di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), sono soggetti all'obbligo di adeguamento dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali a norma dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 105 del 2015. L'adeguamento dei piani è compiuto secondo le linee guida adottate con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 105 del 2015. Fino all'adozione di detto decreto, l'adeguamento dei piani continua a conformarsi ai criteri di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e alle disposizioni di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000.
2. In attesa dell'adeguamento del PTCP, le Province possono adottare un atto provvisorio di individuazione delle aree di danno.
3. I Comuni possono provvedere all'individuazione delle aree di danno mediante un atto provvisorio in attesa dell'adeguamento del piano urbanistico generale, qualora le aree non risultino già individuate dal PTCP o dall'atto di cui al comma 2.
4. Qualora, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Province ed i Comuni non abbiano provveduto ad individuare le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi dei commi che precedono, la Regione procede con le modalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
5. Gli atti di individuazione delle aree di danno, di cui ai commi 2 e 3, sono adottati in conformità alle linee guida ministeriali di cui al comma 1. Fino all'adozione di dette linee guida, gli atti di individuazione continuano a seguire i criteri di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 334 del 1999. Ai fini dell'individuazione delle aree di danno può essere richiesto apposito parere al Comitato competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della presente legge.
Art. 13

(prima modificato comma 2 da art. 30 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi sostituito da art. 13 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Norme di salvaguardia
1. Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, tutto il territorio comunale ovvero le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante delimitate ai sensi dell'articolo 12 restano soggetti ai vincoli di destinazione definiti dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 334 del 1999, per quanto attiene alle categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica.
2. Al fine della verifica dell'osservanza dei vincoli di cui al comma 1, il Comitato competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, esprime parere preventivo e vincolante, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, soggetti a procedimenti abilitativi, con esclusione degli interventi sul patrimonio edilizio e sulle infrastrutture esistenti di cui al comma 3.
3. Sono esclusi dal parere di cui al comma 2 gli interventi sul patrimonio edilizio e sulle infrastrutture esistenti che non producano aumenti dell'esposizione delle persone ai rischi di incidenti rilevanti e che, in particolare, non comportino i seguenti effetti:
a) aumento delle unità immobiliari, del carico urbanistico o delle superfici utili;
b) ampliamento di infrastrutture per il trasporto pubblico o privato;
c) ampliamento di aree di distribuzione carburanti;
d) potenziamento di linee elettriche aeree.
Art. 14

(prima modificato comma 4 da art. 31 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi sostituito da art. 14 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1. La Regione pubblica sul suo sito internet relativo alla materia degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante l'elenco degli stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore ubicati nel territorio regionale.
2. A tal fine ARPAE invia alla Regione le informazioni relative agli impianti di soglia inferiore e superiore.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, la Regione fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie nell'ambito dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 105 del 2015.
Art. 15

(prima modificato comma 2 da art. 32 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi sostituito da art. 15 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Ispezioni
1. Relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore, le ispezioni ordinarie sono:
a) pianificate mediante la predisposizione da parte della Regione del piano regionale delle ispezioni ordinarie di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 105 del 2015. Il piano delle ispezioni ha durata pluriennale, è riesaminato con periodicità annuale ed è comunicato dalla Regione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 28 febbraio di ogni anno;
b) programmate mediante la predisposizione del programma annuale delle ispezioni ordinarie di cui articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 105 del 2015. Il programma è predisposto da ARPAE in accordo con la Regione ed è comunicato dalla Regione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 28 febbraio di ogni anno;
c) disposte da ARPAE con oneri a carico del gestore. Con direttiva regionale sono definiti gli importi e le modalità di ripartizione delle tariffe ai sensi dell'articolo 30 e dell'allegato I, appendice 1 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli), del decreto legislativo n. 105 del 2015;
d) svolte da una commissione ispettiva composta, di norma, da tre ispettori rappresentanti rispettivamente di ARPAE, dei Vigili del fuoco e di INAIL. Il rappresentante di ARPAE ha funzione di referente.
2. Le procedure relative alle ispezioni sono stabilite con direttiva regionale. Al fine dello svolgimento delle ispezioni ARPAE può avvalersi del Comitato competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4. Allo stesso fine possono essere stipulati appositi accordi tra ARPAE, i Vigili del Fuoco e INAIL. Le funzioni relative alle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore sono esercitate a seguito del perfezionamento della procedura di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
3. In caso di inidoneità del sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 105 del 2015, ARPAE prescrive al gestore gli adempimenti necessari e i tempi di adeguamento, prevedendo, in caso di inadempienza, la sospensione dell'attività.
4. A seguito di un incidente rilevante in uno stabilimento di soglia inferiore, ARPAE, quale soggetto designato dalla Regione ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 105 del 2015:
a) raccoglie, mediante ispezioni e indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa di tutti gli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente;
b) adotta le misure atte a garantire che il gestore attui le necessarie azioni correttive;
c) formula raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.

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