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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 marzo 2007 n. 4

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Art. 13

(prima modificato comma 2 da art. 30 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi sostituito da art. 13 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Norme di salvaguardia
1. Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, tutto il territorio comunale ovvero le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante delimitate ai sensi dell'articolo 12 restano soggetti ai vincoli di destinazione definiti dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 334 del 1999, per quanto attiene alle categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica.
2. Al fine della verifica dell'osservanza dei vincoli di cui al comma 1, il Comitato competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, esprime parere preventivo e vincolante, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, soggetti a procedimenti abilitativi, con esclusione degli interventi sul patrimonio edilizio e sulle infrastrutture esistenti di cui al comma 3.
3. Sono esclusi dal parere di cui al comma 2 gli interventi sul patrimonio edilizio e sulle infrastrutture esistenti che non producano aumenti dell'esposizione delle persone ai rischi di incidenti rilevanti e che, in particolare, non comportino i seguenti effetti:
a) aumento delle unità immobiliari, del carico urbanistico o delle superfici utili;
b) ampliamento di infrastrutture per il trasporto pubblico o privato;
c) ampliamento di aree di distribuzione carburanti;
d) potenziamento di linee elettriche aeree.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.

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