LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
Art. 2
(prima modificata lett. b del comma 2 da art. 23 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi modificate lett. a) e b) da art. 3 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)
Funzioni della Regione
1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione delle norme della presente legge, esercita le funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose.
2. Per le finalità di cui al comma 1:
a) la Giunta regionale emana direttive ..., sentita la Commissione consiliare competente e, nel rispetto delle norme tecniche statali, specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali;
b) l'Amministrazione regionale coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione della presente legge, al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e adempiere agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 105 del 2015.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.