LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
Art. 5
(prima modificati alinea e lettere a e b del comma 1 e alinea del comma 2 da art. 26 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi sostituito da art. 6 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)
Norme procedimentali
1. ARPAE, acquisito il parere del Comitato competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ed effettuate le necessarie valutazioni, provvede a:
a) emanare l'atto che conclude il procedimento di valutazione della scheda tecnica o del rapporto di sicurezza;
b) rilasciare il nulla-osta di fattibilità relativo ai documenti di cui alla lettera a) o adottare gli altri atti di assenso previsti dalla legislazione vigente, nel caso di stabilimenti nuovi o di modifiche che possono aggravare il preesistente livello di rischio.
2. La valutazione positiva effettuata da ARPAE abilita all'esercizio dell'attività.
3. Le tariffe per l'istruttoria relative alle procedure previste dalla presente legge sono a carico del gestore e sono determinate con le modalità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 105 del 2015. Con direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, sono indicati i criteri per l'assegnazione delle relative somme.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.