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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 marzo 2007 n. 4

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Art. 6

(prima modificato comma 1 e aggiunto comma 1bis da art. 27 L.R. 6 marzo 2007 n. 4, poi sostituito da art. 7 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Adempimenti dei gestori soggetti a notifica
1. Il gestore degli stabilimenti di soglia inferiore predispone e invia ad ARPAE una scheda tecnica, anche in formato elettronico, che dimostri l'avvenuta identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità. Con direttiva della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono definite la modulistica, i tempi di presentazione e i criteri di valutazione.
2. Per gli stabilimenti di soglia superiore il gestore invia il rapporto di sicurezza per la relativa valutazione, in formato elettronico, anche ad ARPAE.
3. Per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore il gestore invia anche ad ARPAE la notifica e le comunicazioni relative a modifiche che potrebbero costituire aggravio di rischio, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 105 del 2015.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 23 maggio 2005 pubblicata nella G.U. del 8 giugno 2005, n. 23 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma della Costituzione.

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