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Documento Finanziario Storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

BOLLETTINO UFFICIALE n. 192 del 28 dicembre 2003

Art. 39
Interventi straordinari per la prima casa di abitazione
1. Per l'anno 2004, la Regione eroga contributi straordinari ai soggetti prenotatari o promittenti acquirenti della prima casa d'abitazione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), i quali, in conseguenza della situazione di insolvenza dei soggetti realizzatori, vengano a trovarsi nella concreta condizione di non poter conseguire la piena titolarità del diritto di proprietà e risultino, conseguentemente, in difficoltà economico-finanziaria ai fini dell'acquisto della prima casa, ovvero ai soggetti che vengano a trovarsi nella concreta condizione di perdere ovvero di vedere compromesso il diritto di proprietà della prima casa d'abitazione già acquisito.
2. Criteri, priorità e modalità dell'intervento sono stabiliti dalla Giunta regionale, nei limiti ed in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di bilancio regionale.

Note del Redattore:

(Si riporta di seguito il comma 2 dell'art 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7:

2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 38, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006), destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ed ancora disponibili vengono utilizzate dalla Regione per il medesimo fine a partire dall'anno 2005. Le predette risorse si aggiungono a quelle individuate a seguito dell'intesa che sarà assunta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). La Giunta regionale detta in materia gli indirizzi applicativi agli enti pubblici non economici dipendenti. Per le Aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) la medesima disposizione si applica con riferimento a quanto programmato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale, in relazione alla spesa del personale riferita all'anno 2003.)

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