LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
a) | Cap. 21200 | "Interventi per la promozione e qualificazione delle imprese cooperative (artt. 2 e 3, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)" |
Euro: 300.000,00 | ||
b) | Cap. 21205 | "Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalità di cui all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lett. a), b), c), e), f), g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)" |
Euro: 300.000,00. |
a) | Cap. 21220 | "Contributo per la costituzione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (art. 7, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)" |
Esercizio 2004: | Euro 500.000,00 | |
b) | Cap. 21222 | "Contributi per l'integrazione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e 7 bis, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)" |
Esercizio 2004: | Euro 258.000,00. |
(Si riporta di seguito il comma 2 dell'art 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7:
2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 38, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006), destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ed ancora disponibili vengono utilizzate dalla Regione per il medesimo fine a partire dall'anno 2005. Le predette risorse si aggiungono a quelle individuate a seguito dell'intesa che sarà assunta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). La Giunta regionale detta in materia gli indirizzi applicativi agli enti pubblici non economici dipendenti. Per le Aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) la medesima disposizione si applica con riferimento a quanto programmato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale, in relazione alla spesa del personale riferita all'anno 2003.)