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Documento Finanziario: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2007, n. 26

L.R. 1 agosto 2019, n. 17

Art. 2
Sviluppo del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alle leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) e n. 30 del 1988, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)"
Esercizio 2004: Euro 500.000,00
b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)"
Esercizio 2004: Euro 95.000,00
c) Cap. 03917 "Contributi agli Enti locali ed altri enti e organismi interessati per l'impianto di un sistema informativo (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)"
Esercizio 2004: Euro 191.650,00
d) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)"
Esercizio 2004: Euro 14.413.350,00.

Note del Redattore:

(Si riporta di seguito il comma 2 dell'art 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7:

2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 38, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006), destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ed ancora disponibili vengono utilizzate dalla Regione per il medesimo fine a partire dall'anno 2005. Le predette risorse si aggiungono a quelle individuate a seguito dell'intesa che sarà assunta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). La Giunta regionale detta in materia gli indirizzi applicativi agli enti pubblici non economici dipendenti. Per le Aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) la medesima disposizione si applica con riferimento a quanto programmato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale, in relazione alla spesa del personale riferita all'anno 2003.)

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