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Documento Finanziario: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2007, n. 26

L.R. 1 agosto 2019, n. 17

Art. 39
Interventi straordinari per la prima casa di abitazione
1. Per l'anno 2004, la Regione eroga contributi straordinari ai soggetti prenotatari o promittenti acquirenti della prima casa d'abitazione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), i quali, in conseguenza della situazione di insolvenza dei soggetti realizzatori, vengano a trovarsi nella concreta condizione di non poter conseguire la piena titolarità del diritto di proprietà e risultino, conseguentemente, in difficoltà economico-finanziaria ai fini dell'acquisto della prima casa, ovvero ai soggetti che vengano a trovarsi nella concreta condizione di perdere ovvero di vedere compromesso il diritto di proprietà della prima casa d'abitazione già acquisito.
2. Criteri, priorità e modalità dell'intervento sono stabiliti dalla Giunta regionale, nei limiti ed in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di bilancio regionale.

Note del Redattore:

(Si riporta di seguito il comma 2 dell'art 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7:

2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 38, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006), destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ed ancora disponibili vengono utilizzate dalla Regione per il medesimo fine a partire dall'anno 2005. Le predette risorse si aggiungono a quelle individuate a seguito dell'intesa che sarà assunta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). La Giunta regionale detta in materia gli indirizzi applicativi agli enti pubblici non economici dipendenti. Per le Aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) la medesima disposizione si applica con riferimento a quanto programmato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale, in relazione alla spesa del personale riferita all'anno 2003.)

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