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Documento Finanziario: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2007, n. 26

L.R. 1 agosto 2019, n. 17

Art. 7
Ristrutturazione di impianti ed acquisto di macchine e strutture mobili per le produzioni agricole pregiate e la produzione bieticola
1. Per la concessione di contributi in capitale volti alla ristrutturazione di impianti ortofruttiviticoli ed olivicoli nonché per l'acquisto di macchine e strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 (Provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento della produzione bieticola) e dell'articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42 (Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con il I° provvedimento di variazione al bilancio annuale 1978 ed al bilancio pluriennale 1978-1981) è autorizzata, per l'esercizio 2004, la spesa di Euro 2.582.284,50 a valere sul Capitolo 12124 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6110 - Ristrutturazione e miglioramento degli impianti per ortofruttiviticoltura.
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 2.582.284,50 a valere sul Capitolo 20058 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6470 - Interventi a sostegno delle aziende agricole.

Note del Redattore:

(Si riporta di seguito il comma 2 dell'art 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7:

2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 38, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006), destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ed ancora disponibili vengono utilizzate dalla Regione per il medesimo fine a partire dall'anno 2005. Le predette risorse si aggiungono a quelle individuate a seguito dell'intesa che sarà assunta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). La Giunta regionale detta in materia gli indirizzi applicativi agli enti pubblici non economici dipendenti. Per le Aziende del Servizio sanitario regionale e per l'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) la medesima disposizione si applica con riferimento a quanto programmato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale, in relazione alla spesa del personale riferita all'anno 2003.)

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