LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 3
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 10
(Legge di pura modifica. Vedi articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8,9 bis, 10, 11, 12, 13, 14, 16 della L.R. 25 febbraio 2000 n.10)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 2003
Art. 7
Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale n. 10 del 2000
1.
Dopo l'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2000 è inserito il seguente articolo:
" Art. 9 bis
Alienazione ed acquisto - Competenze
1. Le alienazioni e gli acquisti di beni immobili sono disposte dalla Giunta regionale, con le modalità di cui ai successivi articoli.
2. Tutti gli ulteriori atti inerenti e conseguenti ai procedimenti di alienazione od acquisto, ivi compresa la sottoscrizione degli atti di compravendita in nome e per conto della Regione, sono adottati dal responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio.
3. Qualora l'esigenza di procedere ad acquisti o cessioni di immobili derivi dall'esecuzione di lavori svolti in nome e per conto della Regione da parte di altri enti, la Giunta regionale può affidare l'espletamento delle relative procedure, ivi compresa la sottoscrizione degli atti di compravendita in nome e per conto della Regione, al rappresentante dell'ente incaricato di espletare i lavori.
4. Sono comunque fatte salve le competenze del servizio di tesoreria regionale, previste da altre norme di legge in materia, per quanto concerne la riscossione od il pagamento del prezzo. " .