LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 3
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 10
(Legge di pura modifica. Vedi articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8,9 bis, 10, 11, 12, 13, 14, 16 della L.R. 25 febbraio 2000 n.10)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 2003
Art. 8
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2000
2.
Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2000 la locuzione
" determinati applicando le tariffe d'estimo di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
è sostituita dalla parola " correnti "
.
3.
Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2000 la locuzione
" previa richiesta al competente Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241
è sostituita dalla seguente: