LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 3
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 10
(Legge di pura modifica. Vedi articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8,9 bis, 10, 11, 12, 13, 14, 16 della L.R. 25 febbraio 2000 n.10)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 2003
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2000
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11) è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, gli indirizzi e il programma di acquisto, valorizzazione, gestione e vendita dei beni mobili e immobili. A tal fine per i beni culturali e ambientali la Giunta acquisisce oltre ai pareri previsti dalla legge anche il parere dell'IBACN, Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali. " .
Art. 2
Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2000
1.
L'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:
" Art. 2
Modifiche di classificazione
1. La classificazione di ogni singolo bene in una delle categorie indicate all'articolo 1 è effettuata in base alla natura, alla destinazione ed all'utilizzo del bene medesimo, dal responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio. La classificazione ha luogo all'atto dell'acquisizione del bene ovvero al momento in cui intervengano variazioni nella destinazione o nell'utilizzo del bene medesimo. " .
Art. 3
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2000
1.
Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2000 dopo la parola
" definisce "
è inserita la seguente locuzione: " le categorie dei beni mobili durevoli da inventariare, nonchè " .
Art. 4
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2000
1.
Al termine della rubrica dell'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2000 è aggiunta la parola
" indisponibili " .
2.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2000 dopo la parola
" concessione "
è inserita la seguente locuzione: " nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale " .
3.
Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2000 le parole
" dalla Giunta regionale "
sono sostituite dalla seguente locuzione: " dal responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio " .
4.
Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2000 dopo la parola
" pubblico "
è inserita la seguente locuzione: " , o una società a prevalente capitale pubblico, " .
5.
Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2000 le parole
" dalle leggi statali e "
sono sostituite dalle seguenti: " da altre leggi " .
Art. 5
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2000
1.
Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2000 la locuzione
" previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma di gestione "
è sostituita dalla seguente: "nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale " .
2.
Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2000 dopo la parola
" regionali "
sono inserite le parole " e successive modificazioni " .
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2000
1.
L'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:
" Art. 8
Forme di gestione indiretta
1. La gestione dei beni immobili della Regione può essere affidata, con deliberazione della Giunta regionale, ad una società di gestione, da individuarsi mediante apposita gara pubblica in base a criteri di vantaggiosità dell'offerta e di efficacia e qualità della gestione, o ad enti locali.
2. Beni immobili regionali possono, altresì, essere apportati a fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi delle norme di legge vigenti. " .
Art. 7
Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale n. 10 del 2000
1.
Dopo l'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2000 è inserito il seguente articolo:
" Art. 9 bis
Alienazione ed acquisto - Competenze
1. Le alienazioni e gli acquisti di beni immobili sono disposte dalla Giunta regionale, con le modalità di cui ai successivi articoli.
2. Tutti gli ulteriori atti inerenti e conseguenti ai procedimenti di alienazione od acquisto, ivi compresa la sottoscrizione degli atti di compravendita in nome e per conto della Regione, sono adottati dal responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio.
3. Qualora l'esigenza di procedere ad acquisti o cessioni di immobili derivi dall'esecuzione di lavori svolti in nome e per conto della Regione da parte di altri enti, la Giunta regionale può affidare l'espletamento delle relative procedure, ivi compresa la sottoscrizione degli atti di compravendita in nome e per conto della Regione, al rappresentante dell'ente incaricato di espletare i lavori.
4. Sono comunque fatte salve le competenze del servizio di tesoreria regionale, previste da altre norme di legge in materia, per quanto concerne la riscossione od il pagamento del prezzo. " .
Art. 8
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2000
2.
Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2000 la locuzione
" determinati applicando le tariffe d'estimo di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
è sostituita dalla parola " correnti "
.
3.
Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2000 la locuzione
" previa richiesta al competente Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241
è sostituita dalla seguente:Art. 9
Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2000
2.
La lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituita dalla seguente:
"a) qualora il valore di stima dell'immobile non superi l'importo di 250.000 Euro. Tale limite può essere periodicamente aggiornato, con provvedimento della Giunta regionale da pubblicarsi per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, in base alle variazioni accertate dall'Istituto centrale di statistica nei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; " .
3.
Alla fine della lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2000 è aggiunta la seguente locuzione:
" A tal fine sono equiparati agli enti pubblici le società a prevalente capitale pubblico. " .
4.
Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2000 sono aggiunti i seguenti commi:
"4 bis. I beni immobili appartenenti al demanio regionale a norma dell'articolo 822 del codice civile, possono essere alienati nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legislazione vigente in materia.
4 ter. La Giunta regionale può procedere alla dismissione di immobili avvalendosi delle disposizioni statali in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. " .
Art. 10
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000
1.
L'articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:
" Art. 12
Acquisto di beni immobili
1. L'acquisto di beni immobili è disposto nei limiti degli appositi stanziamenti approvati con la legge regionale di bilancio. Sul prezzo di acquisto viene richiesto, ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 , il parere di congruità alla competente Agenzia del territorio, da rendere entro i termini previsti dall'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora l'acquisto debba aver luogo mediante partecipazione ad una procedura di confronto pubblico concorrenziale, la Giunta regionale ne stabilisce le relative modalità. Il prezzo massimo da offrire viene individuato dalla Giunta stessa con procedura interna riservata, sulla base di una preventiva valutazione estimativa. In tale caso si prescinde dalla richiesta del parere di congruità di cui al comma 1. " .
Art. 11
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2000
1.
Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2000 la locuzione
" , previa dichiarazione dei beni dismissibili, secondo una programmazione generale e nella osservanza di quanto disposto dall'articolo 2, provvede con propria deliberazione, "
è sostituita dalla seguente: " provvede con propria deliberazione motivata, " .
2.
Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2000 la locuzione
" al competente Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze "
, è sostituita dalla seguente: "alla competente Agenzia del territorio " .
Art. 12
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 10 del 2000
1.
Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 10 del 2000 le parole sono sostituite dalle seguenti:
Art. 13
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 10 del 2000
2.
Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:
"2. Il pagamento del prezzo in forma rateale può essere autorizzato con atto del responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio. In tale caso, con lo stesso atto, sono definiti l'importo dell'anticipo da corrispondere alla stipula dell'atto, nonchè il numero e la periodicità delle rate. La rateizzazione non può, comunque, avere una durata superiore a dieci anni. Sull'importo rateale si applicano gli interessi, calcolati ad un tasso non inferiore a quello corrisposto dagli istituti tesorieri sul conto unico di tesoreria regionale. " .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 12 marzo 2003 VASCO ERRANI