LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 194 del 23 dicembre 2003
Art. 11
Applicazione delle disposizioni in materia di interessi
1. Ai rapporti di credito e debito relativi a tributi regionali la Regione applica gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari).