LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 194 del 23 dicembre 2003
Art. 14
Disposizioni a favore dei disabili
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come estesa dall'articolo 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), rientra nella situazione di grave difficoltà di deambulazione ogni caso di disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in quanto necessariamente incidente sulla possibilità di spostamento mediante l'utilizzo di un mezzo soggetto alla tassa automobilistica. Detta norma si applica anche, ai sensi della legge n. 449 del 1997 , alla persona, cui il disabile grave è fiscalmente a carico, che risulti dal P.R.A. proprietaria o comproprietaria di uno dei veicoli previsti dall'articolo 8 della medesima legge.
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo fisso, individuato ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463 ), successivo all'entrata in vigore della presente legge.