LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 194 del 23 dicembre 2003
Art. 17
Archivio regionale
1. La Giunta regionale è autorizzata, ove si rendesse necessario, a emanare le disposizioni necessarie alla realizzazione del protocollo d'intesa previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), per le modalità di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.