LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI (1)
Art. 11
Applicazione delle disposizioni in materia di interessi
1. Ai rapporti di credito e debito relativi a tributi regionali la Regione applica gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari).
Note del Redattore:
La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall'art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23