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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI (1)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina e riordina la normativa regionale in materia tributaria in attuazione dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212 Sito esterno (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), che costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e che integrano la disciplina generale di attuazione dei tributi regionali.
TITOLO III
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, CORRETTIVE E MODIFICATIVE DI NORME PRECEDENTI
Art. 8
Tasse di concessione regionale (modifiche alla legge regionale n. 26 del 1979)
1. Alla legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
prima del comma primo dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:
"01. È tenuto al pagamento della tassa chi richiede il rilascio o il rinnovo dell'atto o del visto o la vidimazione.
02. La Regione applica, in ogni caso, le norme relative alla responsabilità in solido previste nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 Sito esterno (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 Sito esterno).";
b)
il secondo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"2. I processi verbali di constatazione devono essere trasmessi alla struttura regionale competente in materia di tributi per i provvedimenti di propria competenza, di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 Sito esterno.";
c) sono abrogati l'articolo 4, il comma terzo dell'articolo 7, gli articoli 8, 9 e 10.
Art. 9
Adeguamento delle tariffe delle tasse sulle concessioni regionali
1. Al fine dell'adeguamento all'euro degli importi delle tasse sulle concessioni regionali le voci di cui alla tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 Sito esterno (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, come sostituito dall'articolo 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158 Sito esterno) si applicano secondo la tabella 1 allegata alla presente legge.
Art. 10
Tassa di abilitazione all'esercizio professionale
1. Al fine dell'adeguamento all'euro l'importo della tassa di abilitazione professionale di cui all'articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) è di euro 46,48.
Art. 11
Applicazione delle disposizioni in materia di interessi
1. Ai rapporti di credito e debito relativi a tributi regionali la Regione applica gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 Sito esterno (Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari).
Art. 12
Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996)
1. Alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"2. La constatazione delle violazioni consistenti nella omessa o ritardata presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 30 della legge statale e nel pagamento tardivo del tributo può essere effettuata, nella propria sede, dai collaboratori regionali della struttura competente in materia di tributi regionali.";
b)
dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 31 del 1996, è aggiunto il seguente articolo 7 bis:
"Art. 7 bis
Decadenza
1. Ferma restando la presunzione di cui all'articolo 7, l'accertamento delle violazioni deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.".
TITOLO IV
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
Art. 13
Applicazione della normativa in tema di perdita di possesso
1. Non è dovuta, ai sensi dell'articolo 5, commi trentaduesimo e trentaseiesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 Sito esterno (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 Sito esterno, la tassa automobilistica regionale quando l'annotazione al pubblico registro automobilistico (P.R.A) della perdita di possesso avvenga entro la scadenza del termine utile per il pagamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i rapporti pendenti all'entrata in vigore della presente legge. È comunque esclusa la ripetizione di quanto già versato.
Art. 14
Disposizioni a favore dei disabili
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 Sito esterno (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come estesa dall'articolo 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), rientra nella situazione di grave difficoltà di deambulazione ogni caso di disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Sito esterno (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in quanto necessariamente incidente sulla possibilità di spostamento mediante l'utilizzo di un mezzo soggetto alla tassa automobilistica. Detta norma si applica anche, ai sensi della legge n. 449 del 1997 Sito esterno, alla persona, cui il disabile grave è fiscalmente a carico, che risulti dal P.R.A. proprietaria o comproprietaria di uno dei veicoli previsti dall'articolo 8 della medesima legge.
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo fisso, individuato ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463 Sito esterno), successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 15
Corresponsione del diritto fisso per le sospensioni d'imposta
1. Il diritto fisso previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982 Sito esterno convertito con legge n. 53 del 1983 Sito esterno, concernente le interruzioni dall'obbligo di imposta relative ai veicoli consegnati a rivenditori autorizzati, è corrisposto alla Regione Emilia-Romagna.
2. Il diritto fisso di cui al comma 1 è pari all'importo di euro 1,55.
Art. 16
Disposizioni in materia di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 Sito esterno
1. In materia di tassa automobilistica regionale, tenuto conto anche dell'esiguità delle pretese tributarie in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse, il dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali è autorizzato a disporre d'ufficio la rinuncia al credito nel caso in cui il contribuente abbia versato il tributo e la sanzione dovuti ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 Sito esterno (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 Sito esterno), senza avere correttamente versato gli interessi, purché tale importo non superi euro 10,33.
Art. 17
Archivio regionale
1. La Giunta regionale è autorizzata, ove si rendesse necessario, a emanare le disposizioni necessarie alla realizzazione del protocollo d'intesa previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), per le modalità di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.

Note del Redattore:

La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall'art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23

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