LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 20 maggio 2021, n. 5TITOLO II
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO REGIONALE
Art. 2
Autorità competente
1.
Gli atti relativi all'accertamento e alla liquidazione dei tributi regionali e all'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie e quelli accessori o conseguenti sono adottati dal dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o da un suo delegato.
2.
Lo stesso dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o un suo delegato decide sulla restituzione di tributi, di sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori e sul diniego o la revoca di agevolazioni.
Art. 3
(sostituita lett. f) comma 2, aggiunto comma 2 bis. da art. 4 L.R. 21 dicembre 2012 n. 15)
Autotutela
1.
Il dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o un suo delegato può, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, provvedere all'annullamento degli atti relativi a tributi regionali che siano illegittimi o infondati e può altresì sospenderne gli effetti.
2.
Le ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte sono, in particolare, quelle di seguito elencate:
a)
errore di persona;
b)
errore logico o di calcolo;
c)
errore sul presupposto dell'imposta;
d)
doppia imposizione;
e)
mancata considerazione di pagamenti eseguiti;
f)
mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre il termine di prescrizione o decadenza prevista in materia dalla singola legge d'imposta e, comunque, per tutto ciò che è da pagarsi ad anno o in termini più brevi, non oltre il termine di prescrizione breve quinquennale previsto dall'articolo 2948 del codice civile;
g)
sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h)
errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione.
2 bis.
In ogni caso non si procede all'annullamento in autotutela di un atto o di un provvedimento amministrativo per motivi sui quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione regionale.
Art. 4
(aggiunto comma 5 bis. da art. 4 L.R. 21 dicembre 2012 n. 15)
Interpello
1.
Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di norme regionali o di disposizioni tributarie la cui applicazione è di competenza regionale, il contribuente può presentare istanza di interpello all'amministrazione regionale sull'applicazione di tali disposizioni a casi concreti e personali.
2.
Il dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o un suo delegato risponde entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza.
3.
Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 2 si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
4.
La presentazione dell'istanza di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
5.
Qualsiasi atto, a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, o, nel caso di cui al comma 3, dell'interpretazione del contribuente, è nullo.
5 bis.
In assenza di un modificato quadro normativo, la risposta già fornita dall'amministrazione regionale ad un'istanza di interpello, concernente l'applicazione delle diposizioni tributarie a casi concreti e personali, può essere oggetto di mera conferma in relazione a successive istanze aventi ad oggetto la stessa materia presentate dal medesimo contribuente.
Art. 5
(modificati commi 2 e 3, aggiunto comma 5 bis. da art. 3 L.R. 7 dicembre 2011 n. 17, poi modificato comma 5 bis. da art. 27 L.R. 1 agosto 2019 n. 17)
Pagamento rateale
1.
Il contribuente può richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di tributo, di sanzione, di interessi e relativi accessori.
2.
Il pagamento rateizzato, con l'applicazione degli interessi nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo ovvero al tasso ... equivalente, può essere disposto fino al massimo di
dieci rate trimestrali.
3.
Il mancato versamento
di una rata nei termini fa decadere dal beneficio e il residuo ammontare deve essere versato in unica soluzione.
4.
Se l'istanza di rateizzazione viene inviata entro il termine per il pagamento in via agevolata l'interessato viene ammesso al pagamento rateizzato calcolato sull'importo della sanzione comminata in misura ridotta.
5.
Se l'importo da rateizzare supera euro 25.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
5 bis.
Il dirigente regionale competente determina l'importo minimo delle rate, i casi in cui, in deroga a quanto previsto dal comma 2, la rateizzazione è concessa su base mensile, nonché ogni altro aspetto relativo all'attuazione del presente articolo.
Art. 6
Compensazione
1.
L'obbligazione per tributi regionali può essere, previa istanza del contribuente, estinta anche per compensazione, nell'ambito dello stesso tributo.
2.
Quanto versato in eccedenza e riportato nell'anno d'imposta successivo viene imputato a compensazione prima del debito d'imposta, poi della eventuale sanzione, ed infine degli interessi se dovuti.
3.
Qualora necessario e sempre che non si rechi pregiudizio al contribuente, può essere disposta, anche d'ufficio, la compensazione tra ù anni d'imposta, previa comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno.
4.
L'interessato può, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione, inviare le proprie osservazioni.
5.
Sulle osservazioni di cui al comma 4 il dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o un suo delegato decide entro novanta giorni dal loro ricevimento con provvedimento definitivo.
Art. 7
Riscossione coattiva (modifiche alla
legge regionale n. 1 del 1971)
1.
L'
articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione) è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Riscossione coattiva
1.
La riscossione coattiva dei tributi regionali e delle relative sanzioni e accessori è effettuata mediante iscrizione a ruolo applicando le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
2.
Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo si applicano le disposizioni che disciplinano la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo per le imposte sui redditi.
3.
Il visto di esecutività dei ruoli spetta al dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali.
4.
Ai sensi dell'
articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'
articolo 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421), sugli atti amministrativi prodotti da un sistema informativo automatizzato la firma autografa del dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento, del nominativo del soggetto responsabile e della fonte del provvedimento.".
Note del Redattore:
La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall' art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23