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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI (1)

TITOLO III
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, CORRETTIVE E MODIFICATIVE DI NORME PRECEDENTI
Art. 8
Tasse di concessione regionale (modifiche alla legge regionale n. 26 del 1979)
1. Alla legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
prima del comma primo dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:
"01. È tenuto al pagamento della tassa chi richiede il rilascio o il rinnovo dell'atto o del visto o la vidimazione.
02. La Regione applica, in ogni caso, le norme relative alla responsabilità in solido previste nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell' articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).";
b)
il secondo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"2. I processi verbali di constatazione devono essere trasmessi alla struttura regionale competente in materia di tributi per i provvedimenti di propria competenza, di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.";
c) sono abrogati l'articolo 4, il comma terzo dell'articolo 7, gli articoli 8, 9 e 10.
Art. 9
Adeguamento delle tariffe delle tasse sulle concessioni regionali
1. Al fine dell'adeguamento all'euro degli importi delle tasse sulle concessioni regionali le voci di cui alla tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell' articolo 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall' articolo 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158) si applicano secondo la tabella 1 allegata alla presente legge.
Art. 10
Tassa di abilitazione all'esercizio professionale
1. Al fine dell'adeguamento all'euro l'importo della tassa di abilitazione professionale di cui all'articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) è di euro 46,48.
Art. 11
Applicazione delle disposizioni in materia di interessi
1. Ai rapporti di credito e debito relativi a tributi regionali la Regione applica gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari).
Art. 12
Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996)
1. Alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"2. La constatazione delle violazioni consistenti nella omessa o ritardata presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 30 della legge statale e nel pagamento tardivo del tributo può essere effettuata, nella propria sede, dai collaboratori regionali della struttura competente in materia di tributi regionali.";
b)
dopo l' articolo 7 della legge regionale n. 31 del 1996, è aggiunto il seguente articolo 7 bis:
"Art. 7 bis
Decadenza
1. Ferma restando la presunzione di cui all'articolo 7, l'accertamento delle violazioni deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.".

Note del Redattore:

La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall' art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23

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