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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI (1)

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
Riduzione dell'aliquota IRAP per le organizzazioni non governative
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) è fissata nella misura del 3,25 per cento.
2. La determinazione dell'aliquota per i soggetti di cui al presente articolo si riferisce al valore della produzione netta realizzato nel territorio della regione Emilia-Romagna.
Art. 19
Estinzione del contenzioso
1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, complessivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto non superi l'importo fissato, fino al 31 dicembre 2002, in euro 16,53.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
Art. 20
Recupero spese di notifica
1. Sono a carico del destinatario dell'atto le spese di notifica degli atti di contestazione, di accertamento e di irrogazione di sanzione previsti agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e le spese di notifica sostenute dall'amministrazione per il recupero delle proprie entrate.
2. Non sono a carico del destinatario le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'amministrazione è tenuta su richiesta.
Art. 21
Norma transitoria
1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni ù favorevoli al contribuente.
2 Gli atti e i provvedimenti definitivi emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge non possono ù essere oggetto di riesame.
Art. 22
Norma finale
1. In mancanza di norme regionali specifiche, per le infrazioni in materia di tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che regolano le corrispondenti imposte erariali e comunali.
2. Qualora, con provvedimento statale, i termini di pagamento della tassa automobilistica vengano prorogati per accertato mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari si applica la medesima proroga alla tassa automobilistica regionale.
Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogati il capo II del titolo III ed i titoli IV, VI e VII della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (legge regionale sui tributi propri della Regione).
2. È abrogato il comma 5 dell' articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, (Disciplina del tributo speciale in discarica dei rifiuti solidi).
3 Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 2 e l' articolo 8 della legge regionale 13 agosto 1999, n. 24 (Riordino delle sanzioni in materia di tributi regionali e disposizioni tributarie diverse).
Art. 24
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, secondo comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

La tabella 1 allegata alla presente legge è stata sostituita dall' art. 3 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23

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